L’espropriazione israeliana delle proprietà palestinesi nel 1948 non ha riguardato solo case e terreni. Molti hanno perso anche l’accesso ai conti bancari e ad altre ricchezze. Oggi si stima che quel patrimonio rubato valga oltre cento miliardi di dollari.
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Immagine di copertina: Un palestinese mostra i documenti di proprietà della sua terra durante una manifestazione per commemorare la Nakba a Gaza City, il 15 maggio 2013. (Foto: Ali Jadallah / APA Images)
Di Najib Antoine Jabre – 10 maggio 2026
La perdita delle case palestinesi nel 1948 non fu solo la perdita di tetti, frutteti e atti di proprietà. Molti palestinesi persero anche l’accesso a conti bancari, depositi, titoli, cassette di sicurezza, crediti e pretese legali. L’evento viene spesso descritto attraverso il linguaggio della guerra e dell’esilio. Un’altra storia, tuttavia, emerge negli studi legali, nei registri fondiari, nei ministeri e negli istituti finanziari, dove l’assenza dei palestinesi è stata trasformata in uno strumento giuridico.
L’atto decisivo non è stato semplicemente quello di registrare la partenza delle persone, ma di classificarle come “assenti”. La Legge del 1950 sui beni degli assenti, insieme ai regolamenti di emergenza che l’hanno preceduta, ha modificato il significato giuridico dell’assenza. Ciò che era stato un fatto di sfollamento è diventato uno status. Un palestinese che attraversava un confine, trovava rifugio in un’altra parte della Palestina, anche a pochi metri da casa sua, o non era in grado di tornare entro il periodo prescritto, poteva essere considerato legalmente assente, anche quando tale assenza era dovuta a guerra, paura, espulsione o impedimento al rientro. Alcuni palestinesi rimasti all’interno del neonato Stato sono stati classificati come “assenti presenti”: fisicamente presenti nel Paese, ma legalmente assenti dai propri beni.
È seguito poi un trasferimento di controllo. Una volta che un bene veniva classificato come proprietà di un assente, la sua proprietà passava al Custode dei Beni degli Assenti. Il termine “trasferimento” suona amministrativo, quasi neutro. In sostanza, ciò significava che i diritti di proprietà passavano a un’autorità pubblica israeliana autorizzata a gestire, affittare, vendere o trasferire tali beni. L’Autorità per lo Sviluppo e la successiva legislazione fondiaria contribuirono poi a far confluire la proprietà in canali statali e parastatali. La convalida retroattiva e le norme probatorie restrittive rendevano il recupero sempre più difficile.
Il linguaggio di “proprietà abbandonata” è quindi fuorviante. Una casa non è abbandonata quando i suoi abitanti vengono cacciati, impediti di farvi ritorno o trasformati per legge in assenti. Un conto bancario non è abbandonato perché il suo depositante è palestinese ed è diventato un rifugiato. Un agrumeto non perde il suo proprietario perché la strada per tornare indietro è stata chiusa da Israele. La classificazione legale non si limitava a descrivere l’assenza; trasformava l’assenza in un meccanismo di potere.
L’espropriazione dei palestinesi non si è fermata alla terra fisica. Dopo il 1948, conti, depositi, crediti, beni custoditi, titoli e persino cassette di sicurezza palestinesi sono stati soggetti a congelamento, controllo e trasferimento. Nella categoria giuridica di “beni di persone non residenti”, la proprietà può includere non solo terreni ed edifici, ma anche denaro, debiti, partecipazioni aziendali, titoli commerciali, diritti contrattuali e altri crediti finanziari.
La dimensione finanziaria dello sfollamento è fondamentale perché il denaro è sinonimo di mobilità, capacità giuridica e sopravvivenza. Una famiglia espulsa dalla propria casa, ma ancora in grado di accedere ai propri fondi, può affittare un alloggio, assumere un avvocato, istruire i figli, riavviare un’attività, conservare i documenti o contestare una decisione amministrativa. Una famiglia di rifugiati i cui conti sono bloccati non è semplicemente povera. È inabile di fronte alla legge. Perde i mezzi per dimostrare, contestare, agire in giudizio e ricostruire la propria vita.
L’ordine di grandezza è cruciale. Le stime legate alla Commissione di Conciliazione delle Nazioni Unite per la Palestina collocavano i beni mobili dei rifugiati a circa 18-20 milioni di sterline (20,8-23,1 milioni di euro), mentre gli studi sui conti bancari congelati stimano circa 6 milioni di sterline (6,9 milioni di euro) distribuiti su migliaia di conti. Anche leggendo con cautela, queste non erano somme marginali. L’inflazione, i mancati rendimenti e decenni di mancata gestione portano la questione nell’ordine dei miliardi. In uno scenario di costo opportunità aggressivo ma trasparente, combinando circa 25-26 milioni di sterline (28,9-30 milioni di euro) in beni mobili e conti congelati, convertendo al tasso storico di circa 4,03 dollari (3,42 euro) per sterlina (1,16 euro)e capitalizzando al 10% annuo per 78 anni, si otterrebbe una cifra approssimativamente compresa tra 155 e 161 miliardi di dollari (tra 131,6 e 136,6 miliardi di euro). Questa cifra non deve essere interpretata come un credito legale liquidato. Si tratta di un’analisi di sensitività: un modo per mostrare la portata del problema, la privazione economica e il prezzo dell’esclusione dal proprio capitale.
I documenti e i casi degli anni ’50 dimostrano che non si trattava di una mera ipotesi teorica. Depositanti e istituzioni palestinesi hanno cercato di recuperare il denaro depositato nelle filiali situate nel territorio che sarebbe poi diventato Israele. Le banche si sono trovate strette tra i loro obblighi contrattuali nei confronti dei clienti e le misure israeliane che imponevano, riconoscevano o giustificavano il pagamento al Custode. Nel caso Arab Bank Ltd. contro Barclays Bank, la Camera dei Lord si è occupata di un ingente saldo depositato presso la filiale di Barclays ad Allenby Square, a Gerusalemme, e successivamente versato al Custode dei Beni degli Assenti. Parallelamente alla stessa crisi finanziaria, singoli rifugiati e richiedenti palestinesi, tra cui persone fuggite a Beirut o che avevano presentato reclami presso i tribunali giordani in città come Nablus, Gerusalemme e Amman, si sono trovati di fronte alla stessa dura realtà: il denaro esisteva, ma l’accesso ad esso era stato legalmente precluso.
Lo sfollamento dei palestinesi non è stato causato solo da soldati, confini e battaglie. È stato causato anche dai controlli bancari, dalle agenzie di sviluppo e dalle barriere burocratiche. Il Diritto non è intervenuto solo in seguito per gestire le conseguenze del conflitto. Ha contribuito a trasformare lo sfollamento in un ordine istituzionale che ha illegalmente avvantaggiato e arricchito esclusivamente lo Stato di Israele.
La trappola era sia procedurale che sostanziale. Come poteva un rifugiato rivendicare effettivamente fondi da uno Stato che lo aveva classificato come assente, trasferito i suoi beni a un custode, limitato la rappresentanza legale quando si trovava fuori da Israele e impedito o controllato il suo ritorno fisico? Se l’ingresso in Israele era proibito e la rappresentanza richiedeva un consenso ufficiale, il rimedio diventava quasi irraggiungibile. Al rifugiato veniva detto di cercare giustizia all’interno dello stesso ordinamento giuridico che aveva reso impossibile il suo ritorno.
Il problema non è che ogni documento riveli un unico movente esplicito dietro ogni atto. Il punto è più specifico e inquietante: una sequenza di meccanismi legali ha ripetutamente prodotto lo stesso risultato materiale. La classificazione ha reso le persone assenti. L’attribuzione ha spostato i loro beni. Il trasferimento e la convalida hanno garantito il risultato. La procedura ha ristretto la via del ritorno. Il sistema non aveva bisogno di gridare; doveva solo registrare, certificare e chiudere il fascicolo.
Il Diritto Internazionale ha da tempo trattato lo sfollamento forzato e la perdita di proprietà senza indennizzo come torti che richiedono un rimedio, non semplicemente un’amministrazione. Richiedono ritorno, restituzione e risarcimento. Si tratta di risposte legali a una privazione continua, in cui la proprietà viene sottratta, i rimedi bloccati e i diritti trattati come merce di scambio anziché come pretese esigibili.
La questione della proprietà palestinese rimane irrisolta. Viene spesso presentata come una vecchia disputa superata dalla guerra, dalla diplomazia e dal riconoscimento. Ma il riconoscimento di uno Stato non cancella l’ingiustizia della confisca. Né garantisce immunità morale o legale alle strutture create a posteriori. Un sistema può persistere per decenni e rimanere comunque giuridicamente e moralmente difettoso.
Il punto centrale è semplice. Lo sfollamento palestinese non è stato prodotto solo da soldati, confini e battaglie. È stato prodotto anche da definizioni, custodia, controlli bancari, agenzie di sviluppo, leggi di validazione, presunzioni probatorie e barriere burocratiche. Il Diritto non è semplicemente intervenuto in seguito per gestire le conseguenze del conflitto. Ha contribuito a trasformare lo sfollamento in un ordine istituzionale che ha illegalmente beneficiato e arricchito esclusivamente lo Stato di Israele.
Per comprendere appieno il conflitto, bisogna guardare oltre le mappe, la diplomazia e la storia militare. Bisogna esaminare anche i registri contabili, gli atti di proprietà, i documenti bancari, gli atti giudiziari e le rivendicazioni irrisolte. La perdita della terra era legata alla perdita dei mezzi per tornare, intentare cause, finanziare la sopravvivenza e ricostruire. Per questo motivo, la questione odierna non è solo se i palestinesi abbiano perso la proprietà, ma se un ordinamento giuridico che ha trasformato l’assenza in espropriazione possa ancora essere considerato un meccanismo neutrale per gestire le conseguenze della guerra.
Questo articolo è tratto dal libro dell’autore “Palestina Espropriata: Come la Legge ha Organizzato l’Espropriazione di un Popolo”.
Najib Antoine Jabre è un giurista e ricercatore canadese di origini italiane e libanesi. Il suo lavoro accademico combina l’analisi giuridica, la ricerca storica e l’analisi geopolitica, con particolare attenzione ai temi della proprietà, dello sfollamento e della Questione Palestinese.
Traduzione a cura di: Beniamino Rocchetto
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